a cura di Leonardo
Furleo Semeraro
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CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO SCUOLA
ART. 1 - 1. Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001. ART. 2 - 1. La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza dei livelli nazionali o provinciali dell'Amministrazione scolastica si svolge comunque al livello regionale contestualmente con l'attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale. 2. Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all'art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale competente per materia. ART. 3 - 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:
2. Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell'offerta formativa, le seguenti materie:
3. Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera c):
4. All'art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono soppresse le parole "da concordare tra le parti". ART. 4 - 1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
ART. 5 - 1. Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 40 del CCNL 26.5.1999 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B. 3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare. 4. Al personale transitato dagli EE.LL. allo Stato l'incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta verrà rideterminato a seguito del futuro inquadramento. ART. 6 - 1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 5 hanno effetto integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. ART. 7 - 1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995. ART. 8 - 1. A decorrere dall'1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL 26.5.1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del Responsabile amministrativo. 2. In aggiunta allo stipendio definito ai sensi del comma 1, all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. 3. La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e conservatori. 4. L'indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 2 competono per intero. ART. 9 - 1. I profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo con l'obiettivo del costante adeguamento alle esigenze della scuola dell'autonomia, sono modificati come previsto nell'allegata tabella D. ART. 10 - 1. Per garantire l'erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato, in attuazione dell'art. 8 della legge n. 124/1999, la dotazione prevista dall'art. 42, comma 4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999 è incrementata dalle risorse di cui all'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35 miliardi. 2. In sede di contrattazione integrativa provinciale l'erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in via prioritaria:
3. La distribuzione dei fondi alle singole province verrà direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della Scuola. ART. 11 - 1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. 2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000. 3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23 del CCNL 4.8.1995. 4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971. 5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3. 7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre. 11. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in norme legislative o contrattuali. ART. 12 - 1. Alla formazione in servizio, che costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico sono destinate le risorse previste dall'accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell'1% del monte salari. 2. Nella sequenza contrattuale di cui all'art. 19, saranno definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di cui all'art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53. ART. 13 - 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista dall'art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente articolo. ART. 14 - 1. In aggiunta alle quote già definite nel contratto collettivo integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 1.1.2001 nel fondo d'istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
2. Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale - dalle somme di cui all'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione nell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003. 3. La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui all'art. 15. Le risorse così distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell'art. 26 del CCNI 31.8.1999. 4. Le risorse residue anche già iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento dell'offerta formativa sono riutilizzabili nell'esercizio successivo. ART. 15 - 1. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) saranno impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l'impegno professionale dei docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno didattico rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento a quanto previsto nelle lettere a), b), f) dell'art. 30 del CCNI 31.8.1999. 2. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all'art 36 del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate - che nelle singole scuole si aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono finalizzate alle attività indicate dall'art. 30, comma 3, lett. d) del CCNI 31.8.1999. 3. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) sono finalizzate a retribuire l'impegno dei docenti per l'attuazione delle forme di flessibilità organizzativa e didattica di cui all'art. 31, comma 1, del CCNI 31.8.1999. 4. Le somme assegnate agli istituti in base all'art. 14 del presente accordo e non utilizzate nell'anno finanziario e in quello successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di Ufficio scolastico regionale. ART. 16 - 1. In considerazione della necessità di tener conto del completamento della riforma dell'amministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del CCNL, si procederà alla definizione del rapporto di lavoro per il personale che opererà su nuove figure professionali o nei servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell'art. 15, commi 7 e 8 del CCNL 26.5.1999. In previsione di tale scadenza sarà costituita presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita commissione, composta da rappresentanti dello stesso Ministero, delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, relativamente alle professionalità e competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso. 2. Nell'attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del personale della scuola che svolge funzioni diverse da quella di titolarità, con comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti, con contrattazione collettiva nazionale. ART. 17 - 1. Le disposizioni di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995 in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette alla generalità del personale della scuola, si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina. ART. 18 - 1. Le parti concordano sull'esigenza di aprire una trattativa su tutte le questioni non ancora definite relativamente all'attuazione del CCNL 26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:
2. Relativamente alle materie inerenti il personale delle Accademie e dei Conservatori, si aprirà un'apposita sequenza contrattuale da concludere il 3.3.2001. 3. In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al precedente comma 1 saranno:
4. In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione di compensi per trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è accantonata una somma non superiore a Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 27, comma 6, lettera B, lettera a) del CCNI 31.8.1999. ART. 19 - 1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999.
TABELLA A AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.7.2000
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2001
TABELLA B POSIZIONI STIPENDIALI dal 1.1.2001
dal 1.7.2000
TABELLA C
TABELLA D PROFILI ATA MODIFICATI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 5, DEL CCNL 26.5.1999 A/2: Profilo: Collaboratore scolastico Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. In particolare svolge le seguenti mansioni:
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento. Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti concordano sull’opportunità che in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile amministrativo e quella del Direttore amministrativo.
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